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Art. 1 I Soci della S.I.G. sono quelli definiti dagli articoli 2 e 3 dello Statuto. Art. 2 La quota annuale è fissata a partire dal 2003 in € 35,00 per le persone fisiche e € 40,00 per gli Enti e le Istituzioni; essa potrà essere variata dall'Assemblea dei Soci. I Soci di diritto collocati in quiescenza sono esonerati dal pagamento della quota. I Soci, gli Enti e le Istituzioni in mora col pagamento della quota sociale da oltre due anni sono considerati dimissionari.(*) Art. 3 La presentazione dei nuovi Soci avviene con relazione scritta e motivata da due membri della Società, di cui almeno uno con i requisiti indicati dall'art. 2 dello Statuto. Le proposte di ammissione dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo almeno un mese prima dell'assemblea. Esse dovranno essere accompagnate dal curriculum e dall'elenco delle pubblicazioni. Il Consiglio Direttivo presenterà all'Assemblea le candidature, corredandole con un motivato parere. L'ammissione ha luogo per votazione nelle sedute successive alla data di presentazione. Coloro che, in base all'art. 2 dello Statuto, fanno parte della Società come membri di diritto restano Soci, anche in caso di trasferimento ad altro settore disciplinare. Art. 4 Le elezioni alle cariche sociali si tengono nel corso del convegno annuale; l'Assemblea elettorale, convocata con 30 giorni di anticipo, sarà valida in prima convocazione se gli aventi diritto saranno presenti in misura maggiore della metà e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le due convocazioni possono essere fissate per lo stesso giorno. Art. 5 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convochi e, in ogni caso, non meno di due volte l'anno. Il Presidente, inoltre, è tenuto a convocare il Consiglio quando ne facciano richiesta scritta almeno tre dei membri che lo compongono; in tal caso la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di presentare ogni anno all'Assemblea dei Soci una relazione sull'attività della Società ed una relazione finanziaria. In caso di necessità il Consiglio Direttivo può affidare ai suoi membri compiti specifici. Art. 6 La sede della Società è fissata presso la sede del segretario pro
tempore. Art. 7 Le modifiche al Regolamento si adottano con la maggioranza dei votanti.
All'originario testo del Regolamento sono state apportate modifiche nelle sedute assembleari dei 18 dicembre 1987, del 15 settembre 1988, del 5 novembre 1993, del 25 ottobre 1994 e del 3 ottobre 2002.
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